La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18862/2022, ribalta la decisione della Corte di Appello, che in sede di reclamo ha accolto l’istanza di un marito, che insisteva nel non voler pagare il mantenimento alla moglie da cui si è separato, stante la presenza di un nuovo compagno e l’instaurazione con lo stesso di un progetto di vista comune, tale da incidere positivamente sulle condizioni economiche della richiedente.
Gli Ermellini stabiliscono che gli i seguenti elementi di fatto, quali la presenza di un nuovo compagno che paga viaggi, cene e aiuta a saldare il perito che ha fatto la stima della casa, sono dati che non provano la volontà della coppia di progettare la formazione di una nuova famiglia insieme.
La nuova relazione deve presentare i caratteri della stabilità e della continuatività, anche in assenza di una coabitazione, nonché “l’elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto”.